Garanzia Bonus Protetto

Daniele Di Fiandra Non classé Leave a Comment


Il Bonus protetto è una clausola all’interno della garanzia RCA che consente all’assicurato di conservare la classe di merito maturata quando si verifica il primo incidente con colpa.
Con il bonus protetto si evita dunque l’aumento del premio assicurativo (non della classe di merito…. attenzione!!!) in seguito all’applicazione del malus: tuttavia, per tutelarsi da una maggiorazione della tariffa, è necessario pagare un piccolo sovrapprezzo all’atto dell’acquisto della polizza. Ricordiamo che i costi per l’applicazione del bonus protetto variano in base alla classe di merito e alla città di residenza dell’assicurato.

Limiti del bonus protetto

Bisogna tener presente che il meccanismo funziona solo se si decide di restare fedeli alla propria compagnia assicurativa, poiché il guidatore conserva la classe di merito interna, mentre la classe universale (CU), riportata dall’attestato di rischio, risentirà dell’incidente.
In più, per poter scegliere questa clausola occorre spesso che il richiedente si trovi in presenza di specifiche condizioni, quali per esempio:
• il contratto in corso deve già essere assegnato alla classe 4 o classe inferiore;
• non devono essersi verificati sinistri nei sei anni precedenti.
Il bonus protetto è quindi concesso dalle compagnie a determinati utenti considerati “bravi guidatori” quale riconoscimento della loro positiva storia personale alla guida del mezzo: questo basso profilo di rischio dell’assicurato, porta alcune compagnie a includere automaticamente la clausola nelle assicurazioni auto senza spese aggiuntive.
Per chi fosse interessato, esiste anche il cosiddetto bonus doppiamente protetto (o bonus garantito), che serve a mantenere invariata la classe di merito interna qualora siano causati fino a due incidenti con colpa durante il periodo di osservazione (il malus parte quindi dal terzo sinistro con colpa). Il bonus garantito viene concesso solo nel caso in cui l’assicurato abbia compiuto 31 anni e appartenga alla prima classe di merito.
Incidenti con colpa: senza bonus protetto si sale di due classi
Chi provoca un sinistro durante il periodo di osservazione passa, per esempio, dalla terza alla quinta classe, e dopo il rinnovo paga un premio più alto. Ricordiamo che il malus viene assegnato qualora sia stata accertata la responsabilità maggiore del sinistro (oltre il 50%), mentre nel caso di concorso di colpa (responsabilità paritaria o inferiore al 50%) sarà solo segnalato nell’attestato di rischio del relativo contratto. In quest’ultimo caso, la penalizzazione del premio e della classe di merito si verifica quando la somma della responsabilità dei sinistri paritari degli ultimi 5 anni supera la quota del 51% di colpa: dunque, se si viene coinvolti in 2 incidenti, ad esempio uno con il 10% di colpa e l’altro con il 35% di colpa, il malus non scatta.
Per evitare il malus c’è anche il riscatto del sinistro
Anche questa formula consente all’assicurato di mantenere la classe di rischio maturata in caso di incidente con colpa. Attraverso il riscatto del sinistro, l’utente rimborsa alla compagnia i danni liquidati al danneggiato, evitando quindi l’aumento del premio.
Per avviare questa procedura è necessario che il richiedente si rivolga alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che avrà il compito di stabilire l’ammontare del danno.
L’importo dovrà essere versato dal richiedente tramite bonifico bancario al conto corrente indicato dallo stesso ente: in seguito, la CONSAP rilascerà all’assicurato un documento con cui quest’ultimo potrà chiedere il riscatto del sinistro al proprio assicuratore.
È bene però specificare che esistono una serie di sinistri non riscattabili, ossia:
• quelli avvenuti senza urto;
• gli incidenti con collisione tra più di due veicoli;
• i sinistri avvenuti con un veicolo immatricolato all’estero;
• i sinistri con solo danno a persone;
• i sinistri che coinvolgono un ciclomotore non munito di targa (ciclomotori con cilindrata pari o inferiore a 50 centimetri cubici);
• i sinistri che prevedono l’intervento di una compagnia che non aderisce alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Per ulteriori info e se vuoi saperne di piu’… contattami sui canali social o tradizionali!!!!!!!

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